Prestazione energetica ed annunci commerciali
Dal 1/01/2012 vige l’obbligo di dichiarare (D.G.R. Regione Lombardia IX-2555/2011) le prestazioni energetiche e la classe energetica dell’edificio o della singola unità abitativa in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla vendita o alla locazione, (compresi gli annunci trasmessi alla radio o alla televisione).
Sono escluse dall’obbligo di dichiarare classe e indice di prestazione energetica negli annunci commerciali per la vendita o locazione le seguenti fattispecie:
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i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;
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i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze, qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;
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gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico (come definito al punto 2, lettera ee) della D.G.R. VIII/8745/2008) o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;
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le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni.
SANZIONI
Il titolare dell’annuncio commercialeche violi l’obbligo di dichiarare classe e indice di prestazione energetica dell’edificio/unità abitativa posti in vendita/locazione mediante l’annuncio stesso, incorre nella sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro (art. 27, comma 1 quater, L.R. 24/2006).